Pagina 2 - Il Tassello

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I beni della Chiesa
Stato, senza chiedere benefici, esenzioni ingiustifi-
cate o canali preferenziali protetti dalle tempeste
fiscali che invece investono i comuni cittadini.
La Parrocchia fa uso dei suoi beni secondo un
doppio registro: il primo è quello delle finalità di
religione e culto, sui quali lo Stato italiano non im-
pone alcun regime tributario (attività dell’oratorio
ordinario ed estivo, attività legate alla catechesi,
offerte raccolte in Chiesa, ecc); il secondo è quello
commerciale negli spazi ad uso promiscuo, sui qua-
li è imposto il regime fiscale dello Stato Italiano.
Quindi: quando la Parrocchia utilizza i suoi
beni per fini di religione e di culto non è soggetta
a nessun regime tributario statale, ma quando fa
attività commerciale, la Parrocchia è soggetto ad
esso e paga le tasse relative. Ovviamente sugli spa-
zi fisici nei quali è esercitata un’azione di carat-
tere commerciale la Parrocchia paga IMU, IRES
e TASI come tutti gli esercizi che hanno attività
commerciale. In particolare, per quanto riguarda
il Centro Comunitario esso è da considerare solo
parzialmente imponibile fiscalmente secondo i
parametri fissati dalla autorità competente. È im-
portante ricordare tutto ciò perché la Parrocchia
non ha una sorta di via preferenziale nella quale
è esentata da ogni gravame fiscale a cui i cittadini
italiani sono soggetti. Quanto richiesto da “Cesa-
re”, la Chiesa lo dà.
La parrocchia è proprietaria anche di alcuni
beni immobili che cede in comodato alla società
sportiva San Marco Calcio e al Circolo Acli Madon-
na Regina.
Il contratto di comodato è regolato dal codice
civile e norma i rapporti tra due parti, di cui una è
la proprietà (comodante che dà in uso i suoi beni:
la Parrocchia) e una che riceve il bene (comoda-
tario: San Marco oppure ACLI). Il comodato è un
contratto del tutto particolare perché non doman-
da alcun onere (affitto) al comodatario in quan-
to la proprietà considera che l’utilizzo che verrà
fatto dei suoi beni sarà coerente e affine alle sue
proprie prerogative. Se la proprietà avesse fini di
lucro e non si curasse della natura del comodatario
ricorrerebbe al contratto di locazione con una quo-
ta di affitto mensile e una determinazione precisa
della durata del contratto di locazione, secondo
la normativa relativa. Ad oggi la parrocchia dà in
comodato parte dei beni di cui è proprietaria alla
società sportiva San Marco e altri al Circolo ACLI
Madonna Regina, non perché sia obbligata a farlo
ma perché ritiene che le attività specifiche di que-
ste realtà siano una buona proposta educativa, ri-
tenendole adeguate a svolgere una costante azione
benefica per le persone del quartiere, nella logica
del principio di sussidiarietà.
Questa apertura della Parrocchia è segno di fi-
ducia nell’opera educativa della San Marco e del-
le ACLI, ed indirettamente ne sostiene, avalla e
promuove le attività perché in esse riconosce una
grande occasione di diffusione di valori buoni e co-
struttivi. Con lo strumento del comodato la Par-
rocchia chiede alla società sportiva e alle ACLI di
perseguire i loro fini specifici di ordine sportivo ed
educativo, e non altri, perché questi - e solo questi
- sono espressamente condivisi dal progetto educa-
tivo ecclesiale.
È facile capire che lo strumento giuridico del
comodato si basi essenzialmente sulla fiducia che
la Parrocchia nutre verso la società sportiva San
Marco e le ACLI, e che questo rimanga il vero
punto nodale della concessioni dei propri beni
alle stesse. E la fiducia si rinnova di volta in volta,
non sulla base di dichiarazione di intenti o con-
suetudini del passato, ma sulla osservazione e sul-
la verifica della qualità del lavoro educativo, sul
quale la Parrocchia deve necessariamente vigilare
affinché possa continuare il rapporto di fiducia e,
di conseguenza, la volontà di concedere i propri
beni in uso gratuito.
La Parrocchia chiede alla San Marco e alle
ACLI di essere semplicemente se stesse, né più né
meno, ragione per cui volentieri mette a disposi-
zione i propri beni. Infine, le proprietà concesse in
comodato non sono soggette a tassazione fiscale
in base a due fondamentali criteri: il possessore è
un Ente non commerciale; l’utilizzatore è un Ente
non commerciale e utilizza il bene gratuitamente,
esclusivamente per attività sue proprie dettate dal-
lo statuto.
Quella fiscale è materia complessa, per affronta-
re la quale la Parrocchia si avvale di professionisti
e volontari scelti, preparati e motivati che, debi-
tamente istruiti dall’Avvocatura di Curia, aiutano
il parroco nella faticosa gestione amministrativa
della Parrocchia.
Don Attilio